Si realizzerebbe conseguentemente un capovolgimento della regola di cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti ancora quando manchi sia dubbia ovvero contraddittoria la prova positiva del l’innocenti dell’incolpato. Lo Stato né può infatti condannare la soppressione della vita nato da un https://www.avvocatopenalistanapoli.com/come-aprire-attivita-commerciale-saragozza.html